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MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Lettera circolare 01 giugno 2012, n. 10310
http://www.coopartisti.it/public/IMG_TXTEDITOR/Ministero_del_lavoro%20circ%201giu2012.pdf



 








leasing/noleggi
Prorogata al 12 novembre 2013 la comunicazione dei dati dei leasing/noleggi del 2012
Così come già anticipato in fase di proroga del c.d. spesometro per il periodo di imposta 2012 l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga al 12 novembre 2013 del termine di invio telematico dei dati riguardanti i contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione o noleggio con riferimento all’anno 2012. Tra le motivazioni del provvedimento si legge che sono fatte salve le comunicazioni già inviate entro il termine del 30 giugno 2013.
(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 25/06/2013)
 
 
operatori finanziari
Nuova proroga al 12 novembre 2013 della comunicazione delle operazioni Iva
È stato prorogato al 12 novembre 2013 il termine inizialmente già prorogato al 3 luglio 2013 per la comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a €3.600, effettuate nel periodo tra il 6 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato con carta di credito, di debito o prepagata.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 02/07/2013)
 
croazia nella ue
Nuova disciplina per gli scambi di beni tra Italia e Croazia dal 1° luglio 2013
Il Trattato di adesione della Croazia all'Unione Europea, con gli atti connessi, è entrato in vigore il 1° luglio 2013; pertanto, da tale data, gli scambi di beni tra soggetti passivi stabiliti in Italia ed in Croazia non sono più importazioni ed esportazioni ma diventano acquisti intracomunitari e cessioni intracomunitarie di beni, con gli obblighi in tema di fatturazione e di adempimenti Intrastat. L’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sulle misure transitorie dell’atto di adesione.
 (Agenzia delle Dogane, Circolare n.11, 25/06/2013)
 
conti correnti
Dal 24 giugno 2013 operativo il sistema di interscambio dati
È entrato in vigore il Sistema di Interscambio Dati (SID), il nuovo sistema elaborato dall’Agenzia delle Entrate per raccogliere informazioni sui conti correnti dei contribuenti. L’Agenzia potrà raccogliere le informazioni sui conti correnti bancari e acquisire direttamente le informazioni, per stabilire se il reddito dichiarato è in linea con le spese sostenute. Il Sistema di Interscambio Dati sarà utilizzato per creare una anagrafe dei conti correnti – sia delle persone fisiche sia delle persone giuridiche – che servirà per combattere l’evasione fiscale. Il 25 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che descrive chi dovrà trasmettere i dati e con quali modalità: fino a oggi l’Agenzia delle Entrate aveva comunque la possibilità di accedere ai conti correnti, ma soltanto dopo l’autorizzazione della magistratura.
 (Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 25/03/2013)
 
 
 
 
 
imposta di bollo
Incrementata la misura dell’imposta fissa di bollo
L’imposta fissa di bollo originariamente stabilita nella misura di €1,81 sale a €2 e quella pari a €14,62 passa a €16, con decorrenza dal 26 giugno 2013.
 (Legge n.71/2013 di conversione del D.L. n.43/2013, G.U. n.147 del 25/06/2013)
 

 


Oggetto: IN VIGORE DAL 22 GIUGNO IL “DECRETO DEL FARE”
 
 
Sono entrate in vigore lo scorso 22 giugno (salvo alcune diverse specifiche decorrenze che verranno di seguito evidenziate) le disposizioni contenute nel Decreto Legge n.69 del 21/6/13, provvedimento denominato “Decreto del fare”.
Il primo dei decreti emanati dal nuovo Governo contiene svariate disposizioni di interesse per privati ed imprese, alcune delle quali dovranno attendere l’emanazione di normativa secondaria o di regolamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si propone di seguito, in forma di rappresentazione schematica, un elenco delle principali novità ritenute di interesse generale.
 
ARGOMENTO
CONTENUTO
Nuova Legge
Sabatini
(articolo 2)
Le Piccole e Medie Imprese (Pmi), come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003
Æ    possono accedere a finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo
Æ    l’importo massimo complessivo dei finanziamenti è pari a 2,5 mld di euro, incrementabili fino a 5 nel caso si rinvengano ulteriori risorse disponibili
Æ    i finanziamenti, che possono avere una durata massima di 5 anni, sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, da parte delle banche che aderiranno a una delle convenzioni previste dalla norma
Æ    il finanziamento massimo agevolabile per singola Pmi ammonta a un massimo di 2 milioni, anche frazionati in più iniziative di acquisto
Æ    alle imprese che fruiranno dell’agevolazione, il Mise concederà un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti ottenuti
Æ    con decreto del Mef verranno stabiliti requisiti e condizioni di accesso ai contributi, misura massima degli stessi, modalità di erogazione, attività di controllo e modalità di raccordo con il finanziamento agevolato
Æ    i finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Pmi di cui all’art.2, co.100 della L. n.662/96, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento
Eliminata la
previsione del
modello 770 mensile
(articolo 51)
Viene meno l’obbligo, per i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art.4, co.6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al DPR n.322/98, di procedere all’invio in forma telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art.3, co.2-bis e 3, del DPR n.322/98, del modello 770, nel termine dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Va precisato che tale disposizione non è mai entrata in vigore.
Negato il rimborso
Iva alle agenzie di
viaggio extraUe
(art.55)
L’art.74-ter, co.3 del DPR n.633/72 deve essere interpretato nel senso che non spetta alle agenzia di viaggio extraUe il rimborso del’Iva assolta su cessioni di beni e prestazioni di servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Sono fatti salvi i rimborsi erogati al 22 giugno 2013.
Modifiche alla responsabilità solidale dell’appaltatore (art.50)
Viene parzialmente abrogato quanto previsto dalla legge di conversione di conversione del D.L. n.78/10 in tema di responsabilità solidale nei contratti di appalto, che aveva modificato integralmente il co.28 dell’art.35 del D.L. n.223/06. La modifica ha l’effetto di eliminare la responsabilità solidale per quanto riguarda l’Iva.
 
Rinvio della
Tobin Tax
(articolo 56)
A mezzo dell’integrale sostituzione del co.497 dell’art.1 della L. n.228/12 vien posticipato il versamento della Tobin tax che slitta dal 16 luglio al 16 ottobre. Inoltre, l’entrata in vigore dell’imposta sui derivati entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 2013.
Abbassati i limiti
della Robin Tax
(art.5, co.1)
Per effetto delle modifiche apportate all’art.81, co.16 del D.L. n.112/08, convertita in legge n.133/08, l’addizionale del 6,5% dell’Ires, conosciuta come Robin tax, si applica alle società con un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro (prima erano 10) e un reddito imponibile superiore a €300.000 (prima era 1 milione).
Si ricorda come l’addizionale si applichi ai soggetti che operano nei settori di seguito indicati:
a)  ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b)  raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di  petrolio liquefatto e gas naturale;
c)  produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell’energia elettrica;
c-bis)  trasporto o distribuzione del gas naturale.
Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo  dei ricavi conseguiti.
Novità nel settore
della nautica
Noleggio occasionale di imbarcazioni (art.23, co.1)
Viene ampliato l’ambito di applicazione del regime forfettario di tassazione con aliquota pari al 20% previsto per il noleggio delle imbarcazioni in maniera occasionale dall’art.59-ter del D.L. n.1/12. Infatti, se da un lato viene individuato in 40 giorni il limite massimo temporale affinché il noleggio risulti occasionale, dall’altro viene eliminato il limite quantitativo che era previsto in €30.000.
Tassa sulle imbarcazioni (art.23, co.2)
Viene rimodulata la tassa sulle imbarcazioni introdotta, a decorrere dal 2012, dall’art.16 del D.L. n.201/11, prevedendone in primis la non debenza per quelle di lunghezza fino a 14 metri. In particolare, essa non è più dovute per le imbarcazioni fino a 14 mt. Inoltre, viene diminuita la misura per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14,01 e i 17 metri, che diventa pari a €870 e per quelle da 17,01 a 20 metri che scontano una tassa pari a €1.300.
Tassa di ancoraggio (art.22)
Le autorità portuali possono stabilire variazioni in aumento, fino al massimo del doppio, o diminuzione, fino all’azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale. Nell’ipotesi di riduzione in misura superiore al 70%, il tributo non può essere pagato con la modalità dell’abbonamento annuale.
Modificata la
disciplina del
concordato preventivo
(articolo 82)
Sono apportate alcune modifiche alla disciplina del cosiddetto concordato preventivo con riserva, a tutela dei creditori delle società istanti.
Viene introdotto all’art.161, co.6 della L.F. l’obbligo di allegazione, nel ricorso  contenente la domanda di concordato, non solo dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ma anche dell’elenco nominativo dei creditori con specifica indicazione dei crediti a ciascuno spettanti. In altri termini vengono richieste le stesse informazioni previste per il concordato definitivo.
 
Obbligatorietà della mediazione civile e commerciale
(art.84)
Viene rilanciato l’istituto della mediazione civile e commerciale, introdotto con il D.Lgs. n.28/10 che diviene condizione di procedibilità per la domanda giudiziale. Rientrano nella disciplina le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato ,affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, mentre ne sono escluse quelle aventi a oggetto i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e quelli per i procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all’art.696 c.p.c..
I tempi tecnici per la riuscita della conciliazione vengono ridotti da 4 a 3 mesi, trascorsi inutilmente i quali è possibile esperire l’azione giudiziale. In tale ultima sede, il giudice, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo può desumere argomenti a prova nel giudizio. Al contrario, in caso di accordo è necessaria la sottoscrizione del verbale da parte degli avvocati delle parti, che d’ora in poi potranno svolgere l’attività di mediazione senza preventivi corsi, essendo sufficiente l’iscrizione al relativo albo. Vengono modificate anche le spese del procedimento, infatti, quando dal primo incontro il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo delle indennità di mediazione varia da un minimo di €60 per liti di valore fino a €1.000 a un massimo di €200 per le liti di valore superiore a €50.000
Novità in tema di
riscossione
 
Prolungamento rateazione (art.52, co.1 lett.a e co.3)
Per effetto del nuovo comma 1-quinquies nel corpo dell’art.19 del DPR n.602/73 è introdotta la possibilità di chiedere la rateazione fino a un numero massimo di 120 rate mensili dei debiti tributari riscossi mediante ruolo, nel caso in cui il debitore versi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Tale situazione si verifica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a.  accertata impossibilità per il contribuente di assolvere al pagamento del debito tributario secondo un piano di rateazione ordinario e
b.  valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Le modalità di attuazione saranno stabilite con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto.
Decadenza dalla rateazione (art.52, co.1 lett.a)
Per effetto delle modifiche apportate all’art.19, co.3 del DPR n.602/73 il contribuente decade dalla rateazione concordato in caso di mancato pagamento di 8 rate nel corso della rateazione, anche non consecutive.
Vendita dei beni pignorati (art.52, co.1 lett.b e c)
Viene modificata la disciplina relativa alla vendita dei beni oggetto di pignoramento che, per effetto delle modifiche apportate all’art.53, co.1 del DPR n.602/73, perde efficacia non più trascorsi 120 giorni senza che sia effettuato il primo incanto, bensì 200. In particolare, sono introdotte nuove regole per quanto riguarda la possibilità concessa dal co.2-bis al debitore di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato con il consenso dell’Agente della riscossione. Il nuovo co.2-ter prevede che la vendita deve avere luogo entro i 5 giorni antecedenti la data fissata per la prima vendita all’incanto, mentre il successivo nuovo co.2-quater dispone che in caso di insuccesso della vendita e necessità di procedere al secondo incanto, il debitore può, entro il giorno precedente a tale incanto, procedere alla vendita del bene al prezzo stabilito agli artt.69 e 81.
 
Pignoramento beni strumentali (art.52, co.1 lett.d)
Per effetto dell’integrale sostituzione del co.1 dell’art.62 del DPR n.602/73, è prevista la pignorabilità nel limite di 1/5 dei beni di cui all’art.515, co.3 del c.p.c. (strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore) a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito. La previsione si rende applicabile anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Nel caso di pignoramento dei beni strumentali di cui sopra, il nuovo co.1-bis prevedeche custode sia sempre il debitore stesso e che il primo incanto non possa aver luogo prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento che perde efficacia se, nel termine di 360 giorni dalla sua esecuzione non ha luogo il primo incanto.
Pignoramento crediti verso terzi (art.52, co.1 lett.e e f)
Per effetto delle modifiche apportare all’art.72-bis del DPR n.602/73 viene elevato da 15 a 60 giorni il termine, che decorre dalla notifica dell’atto di pignoramento, entro cui il debitore del pignorato deve adempiere al versamento diretto nei confronti del concessionario della riscossione. Si ricorda come sono fatti salvi i crediti  pensionistici e quanto previsto dall'art.545, co.4, 5 e 6 c.p.c. e dall'art.72-ter sempre del DPR n.602/73.
Inoltre, per effetto del nuovo co.2-bis dell’art.72-ter, in caso di accredito degli stipendi, salari o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento sul c/c del debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
Espropriazione immobili (art.52 co.1, lett.g e h)
Viene fatto divieto di espropriazione dell’unico immobile, ad uso abitativo, posseduto dal debitore che vi risiede anagraficamente. Restano comunque pignorabili le abitazione di lusso come definita dal decreto 2 agosto 1969 e quelle ricomprese nelle categorie catastali A/8 e A/9. In tutti gli altri casi è ammesso l’esproprio a condizione che l’importo complessivo del credito per il quale si procede superi €120.000. In tal caso, l’espropriazione può avere inizio se è stata iscritta ipoteca di cui all’art.77 del DPR n.602/73 e sono decorsi almeno 6 mesi senza che il debito sia stato estinto. Proprio in merito all’iscrizione ipotecaria di cui all’art.77, viene precisato che l’iscrizione della garanzia, può avvenire anche quando non si siano verificate le condizioni per procedere all’esproprio, a condizione che l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a €20.000.
Equitalia (art.53)
Viene posticipato l’originario termine del 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 entro cui i comuni non potranno più  utilizzare Equitalia ai fini della riscossione dei tributi.
 
 

 
 
 
 
Oggetto: OPZIONE IVA PER LE LOCAZIONI IMMOBILIARI IN CORSO AL 26 GIUGNO 2012: ARRIVANO A DISTANZA DI UN ANNO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
 
 
 
Dal 26 giugno 2012 sono divenute efficaci le modifiche introdotte ai fini Iva dall’art.9 del Decreto Legge n.83/12. Tali previsioni, in particolare, sono andate a rimodulare le disposizioni contenute nel DPR n.633/72 in tema di fiscalità  immobiliare.
Dopo che l’art.57, co.1 lett.a) del D.L. n.1/12 aveva previsto l’opzione per il regime di imponibilità anche con riferimento alle locazioni di immobili abitativi destinati ad alloggi sociali, il D.L. n.83/12 ha previsto rispettivamente:
 
per gli immobili abitativi
Æ
la possibilità di optare senza vincoli temporali per il regime di imponibilità da parte del costruttore o ristrutturatore che concede in locazione i predetti immobili (viene conseguentemente “assorbita” e pertanto eliminata la previsione che consentiva tale opzione per  le locazioni quadriennali in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata); viene confermata la previsione riguardante gli alloggi sociali;
 
 
 
per gli immobili strumentali
Æ
viene introdotta una generale previsione di imponibilità delle locazioni tutte subordinate all’esercizio di esplicita opzione, con conseguente eliminazione dei precedenti casi di assoggettamento a Iva “obbligatoria” per i privati e i cosiddetti “assimilati ai privati” (cioè coloro che hanno un pro rata generale di detrazione pari o inferiore al 25%.
 
In relazioni a tali modifiche, ci si era posti da subito il problema - per i contratti in corso alla data del 26 giugno 2012 – di come esercitare, in relazione alle locazioni abitative, l’eventuale opzione che avrebbe consentito al locatore di fatturare in Iva in luogo dell’esenzione mentre, per le locazioni strumentali, sussisteva il problema di dover eventualmente confermare o meno il regime di imponibilità precedentemente applicato.
 
In assenza di chiarimenti, in dottrina si riprese quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate su un caso analogo (R.M. n.2/E/08) ove si era previsto l’invio di una lettera raccomandata quale modalità di esercizio dell’opzione.
Ora, a poco più di un anno di distanza, in data 28 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare n.22/E per fornire gli attesi chiarimenti che di seguito si riportano in forma di rappresentazione schematica.
 
LOCAZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI
Atto integrativo con registrazione a tassa fissa “consigliata”
Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva ai contratti in corso di esecuzione, si ritiene che l’opzione – vincolante per tutta la durata residua del contratto – debba essere formalizzata mediante un atto integrativo del contratto di locazione che, se non redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non deve essere obbligatoriamente portato a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria, ferma restando, naturalmente, la facoltà di procedere alla registrazione dello stesso, corrispondendo l’imposta di registro in misura pari a €67,00.
La redazione dell’atto integrativo e la relativa registrazione volontaria consente, infatti, di dare certezza ai rapporti tra le parti contraenti e di rendere edotta l’Agenzia delle Entrate circa il nuovo trattamento fiscale applicato ai canoni di locazione.
Assenza di registrazione volontaria dell’atto integrativo
In caso di mancata registrazione volontaria dell’atto integrativo, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio dell’opzione dovrà essere effettuata con modalità operative che saranno successivamente indicate.
Efficacia dell’opzione
Si ritiene che, l’opzione per il regime di imponibilità possa essere esercitata anche successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge, senza limiti temporali; in tal caso l’opzione avrà effetto per i canoni riscossi o fatturati a partire dal momento in cui il locatore manifesti l’opzione e fino alla scadenza del contratto.
Efficacia dei comportamenti pregressi e obblighi del locatore
Qualora nella fase di prima applicazione della nuova disciplina, il locatore abbia assoggettato a imposta i canoni di locazione percepiti successivamente all'entrata in vigore della norma in esame, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate sulla base dei chiarimenti forniti con la risoluzione n.2/E/08, si deve ritenere valida ed efficace l'opzione ferma restando la necessità di integrare il contratto, nei termini anzidetti.
Imposta di registro: rimborsi possibili solo per le annualità future
Per quanto riguarda l’imposta di registro pagata in relazione ai contratti di locazione di fabbricati a destinazione abitativa in corso di esecuzione al 26 giugno 2012 (ovvero, nel caso di alloggi sociali, dal 24 gennaio 2012), per i quali il locatore abbia optato per l’applicazione del regime di imponibilità, si rammenta che non può formare oggetto di rimborso l’imposta di registro relativa all’annualità in corso.
Diversamente, qualora l’imposta di registro relativa ai predetti contratti di locazione sia stata versata per l’intera durata del contratto, è possibile chiedere il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui è esercitata l’opzione per l’applicazione dell’Iva.
LOCAZIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI
Conferma dell’imponibilità senza obbligo di
integrazione
In relazione ai contratti in corso, il locatore può “confermare” il regime di imponibilità continuando ad applicare l’Iva ai canoni di locazione percepiti dal 26 giugno 2012. Poiché sotto il profilo sostanziale non muta il regime fiscale del contratto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non sia necessario né integrare il contratto né effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia stessa.
Modifica dei
comportamenti pregressi ed obblighi del locatore
 
 
 
 
 
Deve ritenersi che il locatore che abbia continuato ad applicare l’Iva ai canoni percepiti dal 26 giugno 2012, pur non avendo un effettivo interesse all’applicazione dell’imposta, possa assoggettare i canoni al regime naturale di esenzione, con efficacia vincolante per tutta la durata residua del contratto, anche successivamente all’entrata in vigore della nuove disposizioni.
Anche in tal caso, è necessario formalizzare l’applicazione del regime di esenzione mediante un atto integrativo dell’originario contratto di locazione che le parti potranno registrare facoltativamente mediante il pagamento dell’imposta di registro nella misura fissa di €67,00. Come già detto, la redazione di un atto integrativo e la relativa registrazione volontaria consentirà di dare certezza ai rapporti tra le parti contraenti e di rendere edotta l’Agenzia delle Entrate circa il nuovo trattamento fiscale applicato ai canoni di locazione.
Inefficacia delle opzioni errate
 
 
 
Laddove il contribuente abbia espresso impropriamente l’opzione per l’imponibilità in relazione a un contratto che doveva obbligatoriamente essere assoggettato a Iva (in considerazione delle caratteristiche del conduttore), si deve ritenere che tale opzione non sia vincolante dovendosi aver riguardo al regime Iva nella sostanza applicabile ai canoni di locazione.
In tale evenienza il locatore può modificare il regime di imponibilità a Iva obbligatorio per legge, originariamente applicato al contratto di locazione, adottando il regime (naturale) di esenzione.
Imposta di registro:
disciplina invariata
 
 
 
In relazione ai contratti di locazione di fabbricati strumentali in corso di esecuzione al 26 giugno 2012, la modifica del regime fiscale dei canoni non comporta alcun effetto sotto il profilo dell’imposta di registro: le locazioni strumentali infatti scontano l’imposta di registro in misura proporzionale (1%) indipendentemente dal regime Iva di imponibilità o di esenzione al quale la locazione è soggetta.
 
In generale poi, l’Agenzia precisa che qualora prima della scadenza del contratto di locazione si verifichi una successione nel contratto, nella specie il subentro di un terzo in qualità di locatore, quest’ultimo, in quanto tale, può modificare il regime Iva cui assoggettare i canoni di locazione.
In tal caso, la modifica soggettiva del contratto e la variazione del regime Iva applicato ai canoni sarà comunicata all’Agenzia delle Entrate con modalità operative che saranno successivamente indicate (devono, pertanto, intendersi superate le istruzioni rese con la R.M. n.2/E/08).
 
 
 

 
 
 
 
Oggetto: MODIFICATO IL LIMITE DI COMPENSAZIONE IN F24
 
 
 
Il c.d. “sblocca debiti”, D.L. n.35/13 convertito dalla L. n.64/13, prevede, tra l’altro, l’innalzamento dal 2014 del limite massimo di compensazione nel modello f24 dei crediti e contributi.
Æ     Tale limite, valido anche ai fini del rimborso delle imposte, passa da €516.456,90 a €700.000,00.
 
Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d’affari relativo all’anno precedente costituito almeno per l’80% da prestazioni rese nell’ambito di contratti d’appalto) non subisce invece alcuna variazione e quindi resta fissato in €1.000.000,00.
Inoltre godono di diritto di priorità al rimborso i soggetti che svolgono una delle seguenti attività:
Ü     subappalto in applicazione della lettera a), sesto comma dell’art.17, DPR n.633/72,
Ü     attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice 37.10.1);
Ü     produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati degli stessi di base non ferrosi (codice 27.43.0);
Ü     produzione di alluminio e semilavorati (codice 27.42.0).
 
Nessuna modifica è stata invece apportata alla modalità di compensazione, ne consegue che il contribuente può applicare l’istituto compensativo sia con riferimento al medesimo tributo o con riferimento a tributi diversi, procedendo così ad una compensazione di tipo “verticale”, o “orizzontale”.
In particolare, secondo le indicazioni dell’art.17 del D.Lgs. n.241/97, i crediti da utilizzare per la compensazione devono riferirsi allo stesso periodo, e devono risultare da dichiarazioni e denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato.
La compensazione deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione successiva a quella cui il credito è nato.
Quanto alla compensazione del credito  annuale dell’Iva per importi superiori a €5.000 annui, e fino ai 15.000, essa può essere effettuata solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui esso emerge.
Per i crediti superiori ai 15.000 occorre il visto di conformità.
I crediti e debiti compensabili sono:
Æ      le imposte sui redditi e relative addizionali,
Æ      le ritenute alla fonte,
Æ      l’Iva,
Æ      le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva,
Æ      i contributi previdenziali, 
Æ      i premi Inail,
Æ      gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.
 
Nel caso in cui il contribuente operi una compensazione con credito inesistente esso potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso a condizione che “la violazione non sia stata già individuata e comunicata al contribuente”. Le compensazioni di crediti comunque esistenti, per importi superiori al tetto annuo, sono punibili con la sanzione per l’omesso versamento, pari al 30%.
Ricordiamo inoltre che il comma 1 dell`art.31 del D.L. n.78/10 ha introdotto un limite alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali prevista dall`art.17, co.1, del D.Lgs. n.241/97, precludendo al contribuente la possibilità di esercitarla in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo di importo superiore a €1.500 e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
 
 
 
 
Oggetto: SOPPRESSA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IVA NEI CONTRATTI
DI APPALTO
 
 
 
Con decorrenza dal 22 giugno 2013, il D.L. n.69/13 (denominato decreto del “fare”) ha soppresso la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatori (e la sanzionabilità in capo al committente in caso di mancata verifica dell’idonea documentazione) con riferimento all’Iva relativa alle prestazioni inerenti i contratti di appalto, responsabilità introdotta lo scorso anno dal D.L. N.83/12 tramite intervento all’art.35 del D.L. N.223/06
Si evidenzia comunque che tale disciplina prevedeva i medesimi obblighi in relazione alle ritenute relative al personale dipendente impiegato negli appalti (e la sanzione in capo al committente in caso di mancata verifica della documentazione), previsione che oggi invece continua ad esistere.
Allo stesso modo continua ad operare la responsabilità solidale – prevista dall’art.29 del D.Lgs. n.276/03 e innovata lo scorso anno dalla L. n.92/12 (Legge Fornero) – tra committente, appaltatore e subappaltatori per i trattamenti retributivi (compreso il TFR) spettanti ai lavoratori, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
 
In estrema sintesi, il recente D.L. n.69/13 ha eliminato ogni responsabilità Iva per i contratti di appalto, ma ha lasciato inalterate le responsabilità relative a ritenute, retribuzioni e contributi.
 
Sul punto vale la pena ricordare che le richiamate responsabilità riguardano:
Æ     i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012(data di entrata in vigore della L. n.134/12 che ha convertito il D.L. n.83/12);
Æ     in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012 (e cioè 60 giorni dall'entrata in vigore della norma).
Come detto, dallo scorso 22 giugno 2013 viene eliminata ogni responsabilità in relazione all’Iva.
Nel merito, va segnalata l’assenza di previsioni specifiche atte a regolare i rapporti pregressi: non è stato infatti chiarito se, in relazione alle violazioni riguardanti l’Iva e commesse fino al 21 giugno 2013 (in particolare quelle applicabili al committente), possa o meno trovare applicazione in principio del favor rei e quindi l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni. Nel merito occorrerà attendere sia i chiarimenti dell’Agenzia sia possibili precisazioni in sede di conversione in legge del decreto n.69/13.
In particolare, la responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di versamento delle ritenute, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può essere costituita alternativamente da:
Ü     un’autocertificazione da parte dell’appaltatore;
Ü     un’asseverazione da parte di un professionista (per la precisione, da parte di uno dei soggetti di cui all'art.35, co.1, D.Lgs. n.241/97 e art.3, co.3, lett.a) del DPR n.322/98).
Anche il committente (titolare di partita Iva) non è sgombro da responsabilità: qualora egli provveda a pagare il corrispettivo senza verificare l’idonea documentazione (certificazione o asseverazione consegnatagli dall’appaltatore), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €200.000 se gli adempimenti richiamati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. L’Agenzia ha comunque precisato che la sanzione addebitabile al committente in caso di mancata verifica della documentazione risulta applicabile solo nel caso in cui l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbiano effettivamente realizzato irregolarità nel versamento delle ritenute.
Come chiarito dalla C.M. n.2/E/13 la disciplina in commento riguarda tutti i settori economici, e non solo l’edilizia, anche se con riferimento ai soli contratti di appalto e negli eventuali rapporti di subappalto. La disciplina, invece, NON risulta applicabile alle altre fattispecie contrattuali diverse dall’appalto, ad esempio gli appalti di fornitura di beni, il contratto d’opera, ex art.2222 c.c. (ciò conferma l’esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi), il contratto di trasporto, ex art.1678 e seguenti c.c., il contratto di subfornitura, ex L. n.192/98, le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
 
Pertanto, malgrado sia venuta meno ogni responsabilità ai fini Iva, il permanere dei vincoli riguardanti le ritenute di lavoro dipendente obbliga committente ed appaltatori, onde evitare sanzioni o responsabilità solidale con la controparte, a farsi consegnare le necessarie certificazioni dagli appaltatori / subappaltatori a cui pagano i corrispettivi dovuti.
 
 

 
 
Fac simile dichiarazione sostitutiva appaltatore/subappaltatore
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il _______________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
residente in __________________________________________________________________
Via __________________________________________________n.______ cap ___________
 
in qualità di legale rappresentante della ditta/società
____________________________________________________________________________
con sede in _______________________ via _____________________ C.F./P.Iva __________
 
relativamente al contratto di appalto /subappalto stipulato in data ________________________
tra ___________________________________ e ____________________________________
DICHIARA
·        Che ha correttamente operato e regolarmente versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto di cui sopra
1. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
     Mese/ anno      Importo versato            estremi di versamento F24              data versamento
     ___/______      € ___________           _______________________                 __ / __ / ____
 
2. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
     Mese/ anno      Importo versato            estremi di versamento F24              data versamento
     ___/______      € ___________           _______________________                 __ / __ / ____
 
3. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
     Mese/ anno      Importo versato            estremi di versamento F24              data versamento
     ___/______      € ___________           _______________________                 __ / __ / ____
 
4. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
     Mese/ anno      Importo versato            estremi di versamento F24              data versamento
     ___/______      € ___________           _______________________                 __ / __ / ____
 
·        Che le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa
 
Data, lì _________________________       
Firma ______________________________
 

 
 
 
 
Oggetto: COLLABORATORI FAMILIARI NELL’ARTIGIANATO, COMMERCIO E AGRICOLTURA
 
 
 
Con la lettera circolare n.10478/13 il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo sulla disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dai familiari dell’imprenditore (individuale o socio) nell’ambito di aziende appartenenti ai settori dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura, con particolare riguardo alla possibilità di utilizzare l'attività di familiari che siano già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo, a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell'Istituto previdenziale competente.
In larga parte tali collaborazioni sono rese in virtù di una obbligazione di natura "morale" e non prevedono la corresponsione di alcun compenso.
L’occasionalità delle prestazioni è l’elemento che consente di escludere l'obbligo di iscrizione all'Ente previdenziale con conseguente versamento contributivo. Per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa.
Secondo il Ministero vi sono dei casi in cui la collaborazione del familiare si considera presuntivamente di natura occasionale, salva prova contraria; in particolare si tratta dei seguenti soggetti parenti o affini dell’imprenditore:
Æ      pensionati,
Æ      occupati full-time presso altri datori di lavoro.
Vi sono poi ipotesi di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale disciplinate dalle norme e, in particolare, le seguenti:
Æ      art.21, co.6-ter, D.L. n.269/03 per il settore artigiano,
Æ      art.74, D.Lgs. n.276/03 per l’agricoltura.
La prima prevede che gli imprenditori artigiani possano avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni e purché tali collaborazioni abbiano carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale, ovvero senza compensi, e siano rese nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. Resta obbligatoria l’iscrizione all’Inail.
La seconda, in riferimento alle attività agricole, prevede che non siano rapporti di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi.
Per il settore del commercio non esiste una norma specifica sullecollaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, ma l'art. 29, L. n.160/75 prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In tali settori la nozione di occasionalità secondo il Ministero coincide con un limite quantitativo di 90 giorni annui, frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.
 
Vincoli di parentela e affinità
Possono rientrare nell'ambito delle collaborazioni occasionali quelle instaurate tra il titolare dell'azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado (4° grado per l’agricoltura).
Gradi
Parenti
Affini (cioè i parenti del coniuge)
Primo
Genitori e figli
Suoceri
Secondo
Nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli)
Nonni del coniuge e cognati
Terzo
Bisnonni e zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle), pronipoti (figli dei nipoti di secondo grado)
Bisnonni del coniuge, zii del coniuge, nipoti (figli dei cognati)
 
Soggetto imprenditoriale
L'obbligo contributivo compete all'imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (Snc e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata.
L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale e di società, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni.
Più complesso è, secondo il Ministero, individuare la figura dell'imprenditore agricolo per il quale rimanda alle specifiche norme su coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
 
Collaborazioni familiari non occasionali
Nelle diverse realtà il familiare collaboratore può essere inquadrato con differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante voucher, nel rispetto delle libere scelte imprenditoriali, spesso ai fini della corresponsione di un trattamento economico o della maturazione delle prestazioni pensionistiche.
Tali tipologie di rapporti sono presi in considerazione dal Ministero in quanto gli stessi potrebbero essere disconosciuti qualora non fossero riscontrati come effettivi.
 

 
 
 
 
Oggetto: CARTELLE PAZZE DALL’INPS
 
 
 
Nei giorni scorsi molti contribuenti si sono visti recapitare lettere con la richiesta di contribuzione alla Gestione separata Inps. In particolare l’Inps sta provvedendo ad iscrivere d’ufficio alla Gestione separata i soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel quadro RE del Modello Unico PF 2008 in assenza di contribuzione alla suddetta gestione.
I codici Ateco interessati da tali comunicazioni sono:
 
69.10.10
Attività degli studi legali
69.20.12
Servizi forniti da ragionieri e consulenti tributari
86.90.21
Fisioterapisti
86.90.29
Altre attività paramediche indipendenti
71.11.00
Attività studi di architettura
71.12.10
Attività studi di ingegneria
71.12.20
Servizi di progettazione di ingegneria integrata
 
Dall’invio della comunicazione sono stati esclusi:
Æ    i soggetti in regola con la contribuzione soggettiva alla propria cassa professionale;
Æ    i pensionati delle medesime casse professionali;
Æ    i professionisti iscritti alle casse esclusive come i notai, i medici, i chimici, i giornalisti, gli psicologi, ecc.
L’Inps ha comunicato inoltre che non è andato a buon fine il controllo sul casellario dei biologi e dottori commercialisti, con la conseguente emissione di accertamenti non corretti successivamente annullati dallo stesso ente.
 
I professionisti interessati riceveranno, tramite Pec o lettera, la comunicazione dell’annullamento.
 
Sollecitiamo coloro che avessero ricevuto comunicazioni di tal genere dall’Inps a contattare lo studio per valutare la necessaria istanza di autotutela o la semplice attesa della comunicazione di annullamento d’ufficio.
 
 

 
 
 
 
Oggetto: AVVIO DELLA NOTIFICA VIA PEC DEI RUOLI
 
 
 
Con comunicato stampa del 24 giugno 2013, Equitalia ha comunicato l’attivazione del meccanismo di notifica via Posta Elettronica Certificata (Pec) delle cartelle esattoriali. La Pecè un mezzo di comunicazione elettronica che consente di inviare email con valore legale, quindi opponibile a terzi.
Tale procedura è ancora in regime sperimentale in quanto riguarda solo alcune categorie di contribuenti; si tratta:
Æ      delle persone giuridiche (società di persone e di capitali),
Æ      con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania.
Tale procedura consente al contribuente di verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e avere la certezza del giorno e anche dell’ora esatta della notifica.
Gli indirizzi e-mail Pec utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge (per le imprese occorrerà far riferimento all’indirizzo comunicato al Registro delle imprese.
 
Onde evitare che possa sfuggire la notifica di una cartella esattoriale, le società interessate dalla richiamata previsione sperimentale sono invitati a controllare con costanza e attenzione la propria casella Pec.
 
Evidentemente si tratta di una procedura che ben presto sarà estesa a tutte le categorie di contribuenti (perlomeno a quelli in possesso di partita Iva) domiciliati in tutto il territorio nazionale: si consiglia quindi a tutti i clienti dello Studio, anche se oggi non risultano immediatamente interessati dall’applicazione sperimentale della nuova modalità di notifica, di prendere familiarità con l’utilizzo della Pec, verificandola con continuità.
L’invio di un messaggio con la Pec è equiparato ad una raccomandata postale con avviso di ricevimento grazie alla quale si attesta giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione. Inoltre, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, il sistema è in grado di garantire l’integrità del contenuto e degli eventuali allegati. Ulteriori informazioni sulla Pec possono essere reperite sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale www.digitpa.gov.it.
 

 
 
 
 
Oggetto: NOVITÀ IVA CONTENUTE NEI RECENTI DECRETI FISCALI
 
 
 
Nei due decreti approvati nel corso del mese di giugno 2013, il n.63 del 4 giugno (cosiddetto “Decreto Energia”) e il n.69 del 21 giugno (cosiddetto “Decreto del Fare”), sono contenute disposizioni che vanno a modificare diversi aspetti della disciplina Iva in vari settori (da quello dei viaggi, a quello dell’editoria e per finire a quello della distribuzione automatica di alimenti e bevande).
 
Eliminate le agevolazioni per i beni che accompagnano il prodotto editoriale
L’art.19 del D.L. n.63/13 abroga e modifica – con riferimento ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014 – diverse disposizioni contenute nell’art.74 primo comma lettera c) del DPR n.633/72, che regola lo speciale Regime Iva riservato al commercio dei prodotti editoriali.
Le modifiche, nella sostanza, inaspriscono la disciplina applicabile alle cessioni di gadget e di supporti integrativi ceduti in unica confezione insieme a libri, giornali e periodici, stabilendo che i cosiddetti “supporti integrativi” quali nastri, dischi, videocassette e altri supporti simili, non possono più avvalersi dell’aliquota ultraridotta del 4% al pari del prodotto editoriale (ciò accadeva quando il costo del supporto non superava il 50% di quello della confezione). Tali gadget, quindi, dovranno essere ceduti con l’aliquota propria del bene stesso.
Stessa sorte per le cessioni di beni “diversi” dai supporti integrativi, che in virtù delle modifiche richiamate dovranno scontare l’aliquota propria del bene, anche nel caso in cui il costo non superi il 10% della confezione.
Viene, infine, abrogata la previsione secondo la quale “Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla Legge n.15/68, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art.35, presso il competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto”. Tale disposizione permetteva di omologare totalmente il bene “funzionale” al prodotto editoriale, applicandone il relativo trattamento fiscale.
 
Salirà dal 4% al 10% l’aliquota Iva sulle somministrazioni nei distributori automatici
L’art.20 del D.L. n.63/13 abroga – le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014 - l’ipotesi di aliquota ultraridotta prevista dal n.38) della tabella A parte II allegata al DPR n.633/72, che contempla le fattispecie a cui risulta applicabile l’aliquota del 4%.
La disposizione, che riguarda le “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici e scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività”, viene “accodata” al n.121) della tabella A parte III allegata al DPR n.633/72, che contempla le fattispecie a cui risulta applicabile l’aliquota del 10%.
Tale spostamento non pare privo di conseguenze: mentre in precedenza l’aliquota ridotta del 10% risultava applicabile a tutte le somministrazioni di alimenti e bevande non comprese nella disposizione ulteriormente agevolata dell’aliquota al 4% (e quindi anche le somministrazioni di alimenti e bevande in luoghi diversi da quelli sopra indicati), ora, a seguito del citato spostamento, le somministrazioni di alimenti e bevande da distributori automatici posizionati “in altri luoghi” (centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.) dovranno scontare l’aliquota Iva ordinaria del 21 (forse 22) per cento.
 
Rimborsi Iva negati alle agenzie di viaggio stabilite in Paesi ExtraUe
L’art.55 del D.L. n.69/13 fornisce un’interpretazione- sulla scorta di quanto previsto dall’art.310 della Direttiva 2006/12/CE - della disposizione contenuta nel co.3 dell’art.74-ter del DPR n.633/72, disposizione che disciplina il regime speciale Iva applicabile alle agenzie di viaggio. 
Tale previsione, che richiama “a cascata” i precedenti commi 1 e 2 del citato art.74-ter, attiene alla concreta modalità di funzionamento del particolare regime “base da base” che contraddistingue la determinazione dell’Iva nel Regime speciale delle agenzie di viaggio.
In particolare:
 
il comma 1
Æ
stabilisce che “Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n.111/95, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti”;
 
 
 
il comma 2
Æ
stabilisce che “ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta”;
 
 
 
il comma 3
Æ
prevede che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al co.2”.
 
In tale contesto, e con riferimento all’attività svolta dalle agenzie di viaggio stabilite fuori dalla Ue, l’interpretazione va nel senso di non consentire a tali soggetti il rimborso del’Iva assolta su cessioni di beni e prestazioni di servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
La disposizione del D.L. n.69/13 fa salvi i rimborsi che sono stati erogati fino al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e sancisce la definitività dei recuperi eventualmente effettuati dall’Amministrazione Finanziaria fino a tale data. 
 
 
 

 
 
 
 
Oggetto: RINVIO DI TRE MESI PER L’INCREMENTO DELL’ALIQUOTA IVA AL 22% COMPENSATO CON L’AUMENTO DEGLI ACCONTI IRPEF/IRES 2013
 
 
 
Con la pubblicazione nella G.U. n.150 del 28 giugno 2013 del D.L. n.76/13 è stato disposto l’atteso differimento di tre mesi per l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria: l’incremento dal 21% al 22%, originariamente fissato al 1° luglio 2013, scatterà solo dal 1° ottobre 2013.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013, quindi, se non verranno previste ulteriori modifiche, si dovrà applicare l’aliquota Iva ordinaria nella nuova misura del 22%. Rimangono, invece, inalterate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.
La copertura finanziaria del rinvio di tre mesi dell’aumento dell’aliquota Iva ordinaria avverrà mediante l’incremento di un punto percentuale della misura degli acconti Irpef ed Ires per il periodo d’imposta 2013, rispettivamente:
 
acconto Irpef
Æ
versamento del 100% dell’importo determinato con il metodo storico (anziché del 99%);
 
 
 
acconto Ires
Æ
versamento del 101% dell’importo determinato con il metodo storico (anziché del 100%).
 
Tali maggiorazioni, in ogni caso, non incidono sul versamento della prima rata d’acconto (già versata al 17/6 o in corso di versamento per effetto della proroga da studi di settore all’8/7), ma rileveranno in fase di versamento della seconda rata di acconto in scadenza il prossimo 30 novembre 2013, che risulterà rideterminata in ragione del nuovo maggior acconto.
 
 

 
 
Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2013 AL 15 AGOSTO 2013
 
 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 luglio 2013 al 15 agosto 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza.
 
 
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 del D.L. n.70/11.
Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 17 giugno all’8 luglio 2013.
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.
 
 
SCADENZE FISSE
15
luglio
§         Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00.
 
§         Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
 
§         Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
 
 
 
 
 
16
luglio
§         Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
 

§         Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2012, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la quinta rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.
 
§         Dichiarazioni d’intento
Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di giugno. Si ricorda che, ai sensi dell’art.2, co.4, D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.
 
§         Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
 
§         Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
 
§         Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
 
§         ACCISE - Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
 
§         Persone fisiche, titolari di partita iva non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2013 con pagamento rateale non maggiorato
Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della seconda rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre ai contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.
Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,32%.
 
16
luglio
§         Persone fisiche titolari di partita Iva soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2013 con pagamento rateale non maggiorato
Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della seconda rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre ai contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.
Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,09%.
 
§         Società di persone non soggette agli studi di settore che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 17/6
Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della seconda rata dell’Irap e dell’Iva risultanti dalla dichiarazione.
Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,32%.
 
§         Società di persone soggette agli studi di settore che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 08/07
Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della seconda rata dell’Irap e dell’Iva risultanti dalla dichiarazione.
Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,09%.
 
§         Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 17/6 senza maggiorazione
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della seconda rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l’Iva 2012 nella dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della seconda rata del debito risultante dalla dichiarazione.
Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,32%.
 
§         Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 08/07 senza maggiorazione
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della seconda rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l’Iva 2012 nella dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della seconda rata del debito risultante dalla dichiarazione.
Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,09%.
 
§         Cedolare secca, locatori titolari di partita Iva
Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. “cedolare secca”, il termine per il versamento della seconda rata di saldo 2012 e acconto 2013.
 
 
17
luglio
§         Imu
Scade oggi il termine per regolarizzare il mancato versamento, o il versamento parziale dell’Imu, prima rata di acconto per il 2013, in scadenza il 17/6/2013.
 
§         Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio
Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2012, con maggiorazione dello 0,40%, codice tributo 3850.
 
§         Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 giugno.
 
§         Persone fisiche, società di persone non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2013 con maggiorazione
Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione del saldo e della prima rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre ai contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.
La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40%.
 
§         Cedolare secca, locatori titolari di partita Iva non soggetti allo studio con maggiorazione
Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. “cedolare secca”, il versamento, con maggiorazione dello 0,4%, in unica soluzione o della prima rata del saldo 2012 e prima rata d’acconto 2013. Al versamento si applica una maggiorazione dello 0,4%.
 
§         Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2013 che versano con maggiorazione
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione o prima rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013 con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l’Iva 2012 nella dichiarazione unificata devono effettuare il versamento in unica soluzione o prima rata del debito risultante dalla dichiarazione.
La maggiorazione è applicata nella misura dello 0,40%.
 
§         Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza con maggiorazione
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, con maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.
Sempre oggi scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, sempre con maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il Regime della trasparenza.
 
 
17
luglio
§         Imposta sostitutiva operazioni straordinarie con maggiorazione
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, con maggiorazione, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti.
 
 
20
luglio
§         Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
 
 
25
luglio
§         Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente e nel trimestre precedente.
 
 
31
luglio
§         Comunicazione Black list – mensile e trimestrale
Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black-list” scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile o trimestrale, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.
 
§         Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.
 
§         Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/07/13.
 
§         Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione  relativi al mese di giugno.
 

§         Persone fisiche, non titolari di partita Iva cui non si applica la proroga che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 17/6
Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della terza rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.
Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,47%.
 
 
31
luglio
§         Cedolare secca, locatori non titolari di partita Iva cui non si applica la proroga
Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. “cedolare secca”, il versamento, senza maggiorazione della terza rata del saldo 2012 e primo acconto 2013. Al versamento si applicano interessi nella misura dello 0,47%.
 
§         Persone fisiche, cui non si applica la proroga che presentano Unico 2013 con maggiorazione
Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della seconda rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre a contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.
La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40%, mentre gli interessi rateali si applicano nella misura dello 0,14%.
 
§         Cedolare secca, locatori non titolari di partita iva cui non si applica la proroga
Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. “cedolare secca”, il versamento, con maggiorazione della seconda rata del saldo 2012 e primo acconto 2013. Oltre alla maggiorazione dello 0,4% al versamento si applicano interessi nella misura dello 0,14%.
 
§         Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale
Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2013 (Modello TR).
 
§          Modello 770/2013 Semplificato e Ordinario
I sostituti di imposta ed altri soggetti che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte sui redditi devono presentare entro oggi il modello 770/2013.
 
 
15
agosto
§         Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00.
 
§         Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
 
§         Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
 
 
 
 
 
 


1
INTERPELLO N. 1/2013
Roma, 24 gennaio 2013
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0001763
Alla Associazione generale Cooperative Italiane
Alla Confcooperative
Alla Legacoop
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamento interno di cooperativa ex art. 6, L. n.
142/2001 – sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori.
L’Associazione Generale Cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno
presentato istanza d’interpello chiedendo chiarimenti a questa Direzione generale in ordine alla
possibilità che il regolamento interno, approvato dall’assemblea di una cooperativa ex art. 6, L. n.
142/2001, contempli l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei
Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare occorre ricordare che la L. n. 142/2001, così come modificata dalla L. n.
30/2003, prevede una peculiare disciplina del rapporto di lavoro instaurato con il socio lavoratore.
Quest’ultimo, attraverso la propria adesione, stabilisce con la cooperativa un ulteriore
rapporto giuridico, ovvero un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, contribuendo in tal modo
al raggiungimento degli scopi sociali.
L’attribuzione al socio lavoratore dei diritti e delle libertà negoziali, derivanti dal rapporto di
lavoro comporta il riconoscimento alla cooperativa della qualità di datore di lavoro e al contempo
risulta finalizzata a garantire le tutele minime poste a presidio del socio stesso.
Nell’ambito del quadro regolatorio sopra delineato, si ricorda che l’art. 6, comma 1 lett. d),
della L. n. 142/2001 attribuisce all’assemblea la facoltà di deliberare all’occorrenza un piano di crisi
aziendale, volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, mediante il quale stabilire “la possibilità
di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi” di cui al comma 2, lettera b),
dell’art. 3, nonché “il divieto per l’intera durata del piano di distribuzione degli eventuali utili”.
2
Si sottolinea, al riguardo, che il socio lavoratore con la sottoscrizione del contratto associativo
aderisce alle clausole stabilite dal regolamento interno tra le quali rientra quella afferente alla
riduzione temporanea dei trattamenti menzionati.
In ordine a tale aspetto, questo Ministero ha già evidenziato il “carattere di eccezionalità
della deliberazione aziendale dello stato di crisi, ciò proprio al fine di evitare che vengano
perpetrati abusi in danno dei soci lavoratori, stante il principio generale dell’inderogabilità in
peius del trattamento economico minimo di cui al comma 1 dell’art. 3” previsto dalla
contrattazione collettiva in ordine all’attività prestata dai soci con rapporto di lavoro subordinato
(cfr. nota 14 febbraio 2012 prot. n. 37/2598 e interpello n. 7/2009).
Sul punto va, tuttavia, ricordato che in forza della L. n. 30/2003 è stata eliminata la
previsione che impediva al regolamento interno di introdurre disposizioni derogatorie anche in
peius rispetto alle clausole contemplate dai contratti collettivi restando, viceversa, inderogabile in
senso peggiorativo la disciplina contrattuale attinente al trattamento economico complessivo di cui
all’art. 3, comma 1.
Alla luce di tale modifica, il regolamento interno può quindi modificare esclusivamente
aspetti di carattere normativo contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore quali,
ad esempio, l’allungamento del periodo di prova, nonché introdurre ulteriori istituti normativi che
non risultano disciplinati dal medesimo contratto collettivo, garantendo il rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento nei confronti dei soci lavoratori (cfr. Cass. sent. n. 22816/2009).
Nello specifico, in caso di riduzione dell’attività lavorativa per cause di forza maggiore o di
circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della
cooperativa, il regolamento interno potrebbe prevedere l’istituto della sospensione del rapporto di
lavoro e, dunque, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal
modo il rischio di eventuali licenziamenti.
Questa possibilità trova, peraltro, rispondenza nel dettato normativo laddove all’art. 1,
comma 2 lett. d), L. n. 142/2001 si stabilisce che i soci lavoratori “mettono a disposizione le proprie
capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla
quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
In conformità ai suddetti principi di trasparenza e parità di trattamento, si ritiene comunque
necessario che le cause legittimanti la sospensione temporanea dell’attività, per le quali non è
presentata richiesta di ammortizzatori sociali, siano specificatamente individuate dal
regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della
cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo statuto.
3
Unitamente alle previsioni di cui sopra, risulta di fondamentale importanza che nell’ambito
del regolamento interno siano declinate inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di
sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza
lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di
turnazione/rotazione del personale.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
DP
SC/ADB - 1471




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Lettera del Presidente B.Bergani
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